Statuto

PANE DI VITA  ONLUS

 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1 – è costituita una associazione denominata “Pane di vita” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo e in ogni comunicazione o manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale.

L’Associazione ha le seguenti finalità che saranno sviluppate nel territorio regionale-nazionale e nel Sud del mondo:

a) sostegno ad attività di promozione umana, sociale e spirituale, volte a favorire lo sviluppo integrale della persona umana, promosse da monasteri benedettini camaldolesi maschili e femminili, a favore delle popolazioni locali che vivano situazioni di povertà disagio o emarginazione;

b) ricerca, prevenzione e tutela della salute e riequilibrio energetico di persone svantaggiate o animali tramite le discipline naturali ( Naturopatia, Radiestesia, Radionica, medicine tradizionali ed altre), anche in collaborazione con organismi e strutture sanitarie locali; tutela della salute della terra, intesa quale organismo vivente, con interventi volti al riequilibrio eco-ambientale e alla sostenibilità energetica e idrica;

c) sostegno e collaborazione a persone e comunità di minori, disabili, migranti, senza fissa dimora o in stato di bisogno, disagio sociale o mentale o di emarginazione, per la promozione di una pari dignità sociale di persone e gruppi, in particolare della donna e dell’infanzia;

d) cooperazione allo sviluppo solidale e sostenibile, che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali per il superamento di squilibri economici, sociali, sanitari, ambientali, territoriali e culturali in collaborazione e con l’attivo coinvolgimento di realtà ecclesiastiche e comunitarie locali, per la promozione di una cultura della vita, della pace e della solidarietà tra i popoli; interventi di emergenza umanitaria;

e) sostegno e collaborazione con altre organizzazioni e enti pubblici e privati, internazionali e nazionali, aventi simili finalità (ad es. Congregazioni religiose, Caritas, Onlus, Fondazioni, Associazioni ecc.);

f) selezione, formazione e invio di volontari nei Paesi dove sono in corso progetti e nel Sud del mondo, nel quadro della cooperazione allo sviluppo solidale, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;

g) attività di specifica formazione, animazione e sensibilizzazione in aree tematiche connesse ai settori su indicati, alla mondialità e solidarietà evangelica, per la realizzazione delle finalità sociali, anche in collaborazione con realtà associative locali; organizzazione di viaggi di conoscenza e condivisione;

h) ogni altra attività connessa, accessoria o strumentale al raggiungimento degli scopi su indicati.

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o strumentali alle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, Ministeri, organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, Unione Europea anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Art. 3 – L’associazione ha sede in Roma, via Eusebio Chini n. 22.

Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite anche in altre località sia in Italia che all’estero.

La durata dell’associazione è illimitata.

 

ASSOCIATI

Art. 4 – Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni e enti, che ne condividono gli scopi e lo Statuto e che si impegnino ad una fattiva partecipazione alla vita associativa sostenendone le iniziative con il proprio impegno personale.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, che decide senza obbligo di motivazione. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa.

I soci possono essere:

a) soci fondatori, le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’associazione;

b) soci onorari, le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione ;

c) soci ordinari, tutte le altre persone fisiche o giuridiche iscritte nel libro dei soci.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L’entità della quota sociale viene deliberata annualmente dall’Assemblea dei soci.

Art. 5 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della associazione o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali (se persone fisiche, solo se maggiorenni), di votare direttamente o per delega (se persone fisiche, solo se maggiorenni) e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea.

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi non possono richiedere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

 

ORGANI

Art. 6 – Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei Soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Collegio dei Revisori dei Conti

– il Collegio dei Probiviri.

Per gli associati, la partecipazione agli organi sociali è gratuita. E’ ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

ASSEMBLEA

Art. 7 – Gli associati formano l’assemblea.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal vice presidente o da un delegato.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all’assemblea deliberare in merito:

– alle direttive generali, indirizzi e linee programmatiche dell’attività dell’associazione;

– all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo;

– alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;

– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;

– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Probiviri;

– alla ratifica delle quote sociali annue proposte dal Consiglio Direttivo;

– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

– all’approvazione dell’eventuale scioglimento, liquidazione e devoluzione del suo patrimonio;

– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre o quant’altro ad essa demandato dalla legge.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato o affisso all’albo dell’associazione presso la sede, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Essa deve essere inoltre convocata ogni volta ciò venga richiesto dal Presidente della associazione o da un terzo dei soci. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. Hanno diritto a partecipare i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Sarà cura del Presidente che delle riunioni di Assemblea venga redatto processo verbale, avvalendosi per tale funzione di un segretario eletto dall’assemblea, unitamente al quale sottoscrive il verbale stesso. Provvede, se del caso, alla nomina di due scrutatori che dovranno sottoscrivere anch’essi il verbale assembleare. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole della metà più uno degli associati.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che è anche il Presidente dell’associazione, ed eventualmente un Vicepresidente, un tesoriere, un segretario.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione dirette alla realizzazione degli scopi sociali, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del programma generale dell’attività che presenta per l’approvazione all’assemblea e di cui ne cura l’applicazione. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Propone l’importo delle quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Decide inoltre sull’ammissione dei candidati e sull’esclusione degli associati; su proposta del Presidente può deliberare il trasferimento della sede sociale e l’apertura di sedi secondarie; autorizza il Presidente a compiere gli atti di straordinaria amministrazione; può delegare la tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali a persona o ente anche estranea all’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima tramite lettera o affissa nell’albo dell’associazione nella sede sociale e contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare, anche in assenza di quanto sopra, quando siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga, anche in teleconferenza, almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni in materia di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente o da un delegato. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci; tutti gli altri libri sociali sono tenuti dal Segretario.

 

PRESIDENTE

Art. 9 – Il Presidente è eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio, d’esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci.

Il Presidente assume, nell’interesse dell’associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile. Il Presidente ha i poteri di attuazione della gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali altri poteri che il Consiglio ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

– dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività  dell’associazione;

– vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione, determinandone i criteri organizzativi;

– individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi, tenuto conto del disposto di cui al comma 6, art. 10 del D. Leg. 460/1997.

Per i casi di indisponibilità ovvero di urgenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo. In tale caso, il Presidente rimane in carica, al fine di convocare quanto prima l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio decide sulle eventuali controversie tra gli associati relativamente al rapporto associativo o tra essi e l’associazione o i suoi organi. Il suo giudizio è inappellabile.

 

RISORSE ECONOMICHE

Art. 12 – Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per il funzionamento dell’associazione saranno costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi dei privati,

c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali, pubblici e privati, e dell’Unione Europea;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è formato da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.

 

BILANCIO

Art. 13 – L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno tassativamente distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 14 – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale che perseguano il medesimo fine o fini analoghi a quelli dell’associazione, o a fini di pubblica utilità  sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

E’ esclusa, in ogni caso, qualsiasi sua distribuzione ai soci.

 

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.